I lavori in casa sono da sempre stati, un’operazione di routine che viene eseguita, nelle varie abitazioni a seconda delle condizioni dello stabile in questione. Detti lavori in genere vengono eseguiti in due modus operandi differenti. Il primo è quello del classico intervento fatto “in casa”, ossia quello eseguito dal proprietario dell’immobile, o da persone “amiche”, non specializzate e non assicurate. Il secondo invece è quello nel quale una ditta specializzata, viene “investia” di tale incarico, e quindi esegue il lavoro in maniera sicura e certificata. In entrambi i casi esistono dei rischi connessi. Potrebbero infatti sorgere degli incidenti, durante il periodo nel quale i lavori vengono eseguiti. Questi possono essere, a grandi linee, di differente natura. Esiste il danno materiale, ossia quello provocato ai danni di un bene, e quello fisico ai danni della persona. Entrambi possono essere oggetto di conseguenze, penali ed economiche.
Inventarsi artigiani è anche pericoloso anche e sopratutto per la poca conoscenza delle attrezzature di lavoro, e per i dispositivi di sicurezza
La differenza tra danni materiali e fisici
Tra le due tipologie di danni esiste una differenza sostanziale. I danni materiali ad esempio, avvengono su cose ed oggetti, quelli fisici invece direttamente alla persona. Facciamo alcuni esempi pratici, per comprendere meglio la differenza che intercorre tra i due casi. Durante l’esecuzione dei lavori domestici, ad esempio, può accadere che si danneggi o si rompa qualcosa. Ad esempio un muro durante un certo tipo di lavoro, un oggetto (ad esempio la rottura di un lampadario, o di qualsiasi altro oggetto posto all’interno dell’edificio nel quale si stanno eseguendo determinati lavori), e qualsiasi altro elemento che faccia parte del luogo ove si sta operando. I danni fisici invece riguardano direttamente coloro che stanno eseguendo i lavori. Capita sovente infatti che chi esegue i lavori, subisca o sia vittima di incidenti domestici, che poi causano lievi o gravi danni fisici o materiali. Legalmente poi la questione ovviamente è differente, qualora i lavori siano eseguiti in forma “personale o amichevole”, o siano stati affidati, in maniera regolare, a terzi.
Alcune precisazioni molto importanti
Chi affida dei lavori in casa, anche di modesta entità, a una ditta edile corre il rischio di dover pagare i danni agli operai che si fanno male. Non sempre, ma di sicuro quando non ha adottato alcune cautele minime richieste dalla legge e dalla giurisprudenza della Cassazione. Proprio quest’ultima si è di recente espressa su un caso di incidente domestico durante i lavori in casa, con risarcimento a carico del proprietario dell’immobile. Una sentenza di qualche tempo fa, specifica infatti che ci sono gli obblighi del committente (colui cioè che delega le opere edili all’interno della sua proprietà) nel caso si verifichi un infortunio. Inoltre, la responsabilità non è limitata solo ai lavori di grandi dimensioni, ma anche alle normali ristrutturazioni e piccoli interventi. La casistica infatti mette in evidenza numerosi esempi tratti dalla vita quotidiana. Il padrone di casa ha una duplice responsabilità: la prima, di tipo oggettivo, come custode dei beni che si trovano all’interno del proprio immobile; la seconda come committente delle opere per gli infortuni sul lavoro Ne consegue che nel caso di infortunio durante i lavori in casa, la responsabilità, è sostanzialmente di due tipologie. La prima è squisitamente di tipo penale, e riguarda le lesioni colpose provocate al tecnico o al suo operaio, ma anche di tipo civile ossia legata al risarcimento. Lo stesso, può essere generato anche da piccoli danni. Ad esempio per un semplice arto rotto, si può arrivare a richiedere somme anche di diverse migliaia di euro. Questioni che si verificano purtroppo quotidianamente, e che talvolta può portare a vedersi pignorare l’appartamento, o beni di valore elevato, confacenti all’entità del danno riscontrato.