Assicurazione avvocati obbligatoria: disciplina, massimali e sanzioni

Come per la maggior parte delle categorie di professionisti, anche per gli avvocati è scattato l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i rischi che derivano dall’esercizio della professione. L’obbligo per gli avvocati di dotarsi di una copertura assicurativa professionale è entrato in vigore l’11 ottobre del 2017, dopo una lunga e controversa gestazione.

La polizza assicurativa per gli avvocati: la disciplina normativa
Nonostante il termine per l’obbligatorietà della polizza assicurativa per gli Avvocati sia stato l’11 ottobre 2017, già nel 2012 il legislatore aveva introdotto questo concetto nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 denominata nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Tale legge è stata attuata soltanto nel 2016 con il decreto del 22 settembre 2016 del ministro della Giustizia e poi resa operativa soltanto nell’ottobre del 2017. La polizza assicurativa per gli avvocati deve avere una doppia valenza: protezione dai rischi derivanti dall’esercizio della professione e da eventuali infortuni che potrebbero capitare al professionista, ai suoi dipendenti e collaboratori. E’ opportuno sottolineare che molti avvocati, già prima dell’introduzione dell’obbligo di legge, avevano sottoscritto un’0assicurazione professionale per proteggersi dai rischi connessi alla propria attività, ma è stato comunque necessario adeguare tali polizze al dettato della legge del 2012.

Come scegliere la polizza assicurativa per avvocati

La legge del 2012 stabilisce anche quali criteri deve possedere la polizza assicurativa professionale e se tale contratto non rispetta i requisiti previsti si considera non valida. L’assicurazione professionale per gli avvocati, secondo il dettato legislativo deve coprire:
– la responsabilità civile dell’avvocato per qualsiasi tipo di danno (patrimoniale, non patrimoniale, permanente o temporaneo e anche futuro) causato al cliente e anche ai terzi durante lo svolgimento della propria attività lavorativa;
– la responsabilità del professionista anche per colpa grave;
– la responsabilità dei fatti dolosi o colposi dei collaboratori, dipendenti o sostituti processuali.
La copertura assicurativa prevista per legge, ha come obiettivo principale non soltanto quello di tutelare i professionisti durante lo svolgimento della loro attività professionale ma anche di proteggere gli interessi dei clienti e dei terzi convolti nell’azione legale.

La definizione di attività professionale nella Legge n. 247 del 2012

La legge per poter determinare il cosiddetto rischio professionale fornisce una dettagliata descrizione dell’attività professionale dell’avvocato. In particolare, le polizze non devono soltanto coprire le attività di rappresentanza e difesa presso l’autorità giudiziari o gli arbitri, ma precisa che sono da comprendere anche quei compiti accessori svolti dall’avvocato come l’iscrizione a ruolo, le notifiche, ecc. Seppure non siano le attività principali svolte dall’avvocato, la legge 247 del 2022 specifica che la copertura assicurativa deve enucleare anche le consulenze eseguite dal professionista, la redazione di pareri o contratti, l’attività di mediazione nelle negoziazioni e nelle mediazioni o quando si occupa di custodire titoli, contanti o documenti. Per consentire al professionista di avere una copertura assicurativa a 360°, la legge consente di inserire nella polizza anche tutti gli altri compiti che l’avvocato svolge durante la sua attività lavorativa, sempre se questi sia abilitato all’esercizio di tali funzioni.

Come scegliere la polizza assicurativa

Come abbiamo sottolineato, la polizza assicurativa deve essere provvista di alcuni requisiti stabiliti dalla legge, quindi è compito del professionista ricercare quella più adatta e conveniente. Gli avvocati hanno a disposizione due opzione: sottoscrivere una polizza individuale negoziandola con una delle compagnie prescelte o aderire alle polizze convenzionate con gli organi professionali. Se si sceglie la seconda opzione, i prezzi saranno notevolmente inferiori e soprattutto si avrà la garanzia di aver stipulato una polizza conforme alle prescrizioni di legge. È opportuno sottolineare che le polizze assicurative per gli avvocati devono avere “una retroattività illimitata e un’ultrattività decennale”, altrimenti non si considerano valide. L’assicurazione deve coprire anche gli infortuni intercorsi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Per i giovani avvocati o per coloro che sono iscritti all’albo professionale da meno di un anno, le compagnie assicurative offrono polizze a prezzi scontati.

I massimali della polizza assicurativa per avvocati

Sempre nella legge DPR n.247 del 2012, consultabile sul sito del Parlamento Italiano al link http://leg16.camera.it/561?appro=727, vengono indicati i massimali minimi di copertura in base alla fascia di rischio. La legge suddivide le fasce di rischio in base a due criteri principali: forma individuale o collettiva dello studio di avvocati e fatturato dichiarato nell’ultimo anno. Se l’avvocato svolge l’attività in forma individuale con un fatturato non superiore ai 70.000 € il massimale previsto è di 500.000 € per sinistro e per anno assicurativo, mentre se si supera la cifra dei 70.000 € il massimale è fissato a 1.000.000. Per quanto riguarda il professionista che svolge l’attività in forma collettiva in uno studio con massimo dieci associati e con un fatturato non superiore ai 500.000,00 € il massimale minimo è di 1.000.000,00 € per sinistro, tale cifra aumenta notevolmente se il fatturato supera i 500.000,00. Per gli studi invece con più di 10 professionisti, la legge determina che il massimale di copertura rischi sia di 5 milioni di euro per sinistro e di 10 milioni per ogni anno assicurativo. La legge del 2012 ha quindi voluto attribuire un massimale di copertura rischi più alto per gli studi con più professionisti, per sottolineare che tali attività consociate comportano maggiori rischi e di conseguenza è necessario prevedere una tutela maggiore.

Le sanzioni per chi non sottoscrive una polizza assicurativa

Con l’attuazione del decreto legge D.M. Giustizia 10/10/2017 è stata reso obbligatorio la sottoscrizione di una polizza assicurativa anche per gli avvocati, di conseguenza per chi non rispetta questa norma imposta per legge sono previste alcune sanzioni. Per poter leggere il testo integrale del decreto e conoscere precisamente il tipo di sanzioni comminate per non aver adempiuto all’obbligo di sottoscrizione dell’assicurazione per avvocati, visitate il sito www.gazzettaufficiale.it. In particolare, l’art 5 del DPR n.247 del 2012 sottolinea che la mancata stipula della polizza assicurativa è un illecito disciplinare che comporta una sanzione disciplinare comminata a seconda dei casi dal Consiglio dell’Ordine. La pena comminata all’avvocato inadempiente può essere di diversa natura: sanzione pecuniaria, sospensione temporanea dalla professione e in ultima istanza si può anche decidere per la radiazione dell’avvocato. Sempre nel DPR n.247 si specifica che la sanzione deve essere comminata secondo il principio di proporzionalità, quindi deve essere adeguata alla violazione effettuata.

Link di approfondimento:

https://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazione

https://www.corriere.it/economia/leconomia/17_settembre_21/avvocati-responsabilita-polizza-studio-f3180360-9e9f-11e7-8e38-5c41d07827be.shtml